Superbonus 110%

Chi intende ristrutturare casa può finalmente verificare se possiede tutti i requisiti per farlo portando in detrazione gran parte o tutto l’importo di spesa. 


Scopri ora tutti i dettagli e verifica se possiedi i requisiti per portare in detrazione gran parte o tutta la spesa che dovrai affrontare per la #ristrutturazione o l'efficientamento energetico della tua casa .

 

 Vediamo da vicino le novità di legge!

Il bonus per i condomini

Rispetto alle anticipazioni, sono cambiati i tetti di spesa massimi per i lavori del condominio: nei condomini da 2 a 8 abitazioni, per la coibentazione degli edifici, si possono ottenere fino a 40 mila euro per ogni unità immobiliare (30 mila per i condomini da nove abitazioni in sù).  Scende anche il tetto per il cambio della caldaia: da 30 mila euro si passa a 20 mila per i condomini da 2 a 8 unità e a 15 mila euro per le unità più grandi.

 


Le case indipendenti e le villette a schiera: il tetto di spesa per il super ecobonus

Come anticipato, la nuova legge prevede la possibilità di estendere il bonus e la detrazione fiscale anche alle seconde case (non più di due), mentre non è possibile accedere all’agevolazione in caso di abitazioni di lusso (categorie catastali A/1; A/8; A/9). Il tetto massimo di spesa è di 30 mila euro per il cambio della caldaia e 50 mila euro per la coibentazione dell’edificio.

Super-ecobonus al 110%: tutti i dettagli

I contribuenti possono beneficiare del superecobonus al 110% per due abitazioni, unifamiliari, plurifamiliari o condominiali. La detrazione è valida per  interventi di efficientamento energetico sulle case (condomini, villette e anche seconde case) in caso di miglioramento di due classi dell’efficienza energetica. Escluse abitazioni di lusso, ville e castelli. Il superecobonus si affianca alle altre agevolazioni esistenti, come il sisma bonus per le misure antisismiche sugli edifici, il bonus ristrutturazione al 50%, il bonus verde al 36% e il bonus mobili al 50%. La Detrazione del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, vale dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In merito agli interventi che possono accedere alla detrazione ricordiamo:
– Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
– Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni).
– Interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Ricordiamo di seguito i beneficiari dell’agevolazione, ovvero:

  • condomini;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati che possono usufruire dell’agevolazione con un termine di 6 mesi in più ossia fino al 30 giugno 2022, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • enti del Terzo settore (ONLUS ,organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
  • associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento (ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi)

 

 

 

Simabonus: detrazione del 110%

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico, si può accedere al superbonus del 110%. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Impianti fotovoltaici

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione rischio sismico) spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

 

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